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News

 
La Regione Campania ha approvato il Piano casa.

(9 dicembre) Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto dal Vice Presidente Gennaro Mucciolo, ha approvato (con 35 voti favorevoli di Pd, PdL, MpA, PsE, Npsi, Udeur, Udc e Verdi; sei contrari (Anzalone, Cammardella, Buono, Manzi, Marrazzo N., Rosania); e tre astenuti (Giusto, Nocera, Scala) il Piano-casa.

 

I PUNTI FONDAMENTALI DEL PROVVEDIMENTO: in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, esso prevede: - l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni e bi familiari e, comunque, degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra; - l’aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. (Tali interventi sono esclusi negli edifici residenziali privi del relativo accatastamento per i quali, al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento). Il Piano-casa prevede che tali interventi volumetrici devono essere realizzati con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali e in conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica. - l’art. 2 bis esclude la realizzazione degli interventi previsti negli immobili realizzati in difformità del titolo abitativo, collocati all’interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, nella zona ‘rossa’ a rischio Vesuvio ex lege regionale 21/2003, negli immobili di valore storico, culturale e architettonico, nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle leggi nazionali e regionali. - l’art. 4 bis stabilisce che gli interventi di incremento volumetrico possono essere realizzati anche sugli immobili qualificati ‘prima casa’ (quella di residenza anagrafica) per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi del DPR 380/2001 artt. 36 e 37, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte. - l’art. 5, che è stato oggetto di un intenso confronto tra le forze politiche, costituisce l’unicità del Piano-casa della Regione Campania: esso prevede la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche al fine della risoluzione del disagio abitativo, attraverso l’individuazione di ambiti da parte dei Comuni destinati a sostituzione edilizia, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, con aumento della volumetria esistente entro il limite del 50% per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli immobili esistenti con vincolo per la Regione di inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare. - le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e con provvedimento da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni, possono individuare ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima di spazi pubblici (aree a verde, parcheggi, etc.); le amministrazioni comunali possono, altresì, individuare tali ambiti da destinare esclusivamente alla edilizia residenziale sociale da destinare alle giovani coppie e a nuclei familiari con disagio abitativo. - la riqualificazione delle aree urbane degradate, nelle aree con dimensione di lotto non superiore a 15.000 mq, attraverso interventi di sostituzione edilizia per immobili dismessi, a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per l ‘edilizia sociale; e attraverso il cambio di destinazione d’uso delle attività produttive dismesse da almeno tre anni. (La legge prevede che i Comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del Consiglio comunale, motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, le aree nelle quali tali interventi non sono consentiti). - l’art. 6, oltre a modificare alcune norme del Piano Territoriale Regionale, prevede che ai sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data vengano applicate le leggi regionali 15/2000 e 19/2001 in materia di recupero dei sottotetti. - l’art. 7 prevede che la realizzazione degli interventi di incremento volumetrico è subordinata alla valutazione della sicurezza del fabbricato del quale si intende aumentare la volumetria, che deve essere riportata nel fascicolo del fabbricato. - l’art. 8 modifica la legge 9/1983 sulle formalità necessarie per l’avvio degli interventi e prevedendo che la denuncia dei lavori è finalizzata anche ad ottenere l’autorizzazione sismica, che è obbligatoria nelle aree ad alto rischio sismico, di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile. - l’art. 9 prevede che le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, DIA, permesso a costruire, richiesti dalle normative vigenti per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano-casa, devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In riferimento all’art. 9, l’Assemblea ha approvato un emendamento, per il quale la Giunta aveva espresso parere negativo, proposto dai consiglieri Salvatore Ronghi (MpA), Tonino Scala (Ls) e Pasquale Sommese (Pd) per consentire alle strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei Comuni dei Monti Lattari, facenti parte dell’area di produzione del ‘Provolone del Monaco DOP’, realizzate antecedentemente alla legge regionale 35/87, in deroga agli strumenti urbanistici, di essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive Cee 91/629 e 98/58/Ce e alle vigenti norme igienico sanitarie. In tal modo si consente, in un’area dove il Piano-casa non si potrebbe applicare, a causa dei vincoli urbanistici, alle imprese produttrici del famoso formaggio, di adeguare le proprie strutture ed incrementare i propri standard di qualità. Il Consiglio non ha, invece, approvato l’Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Salvatore Ronghi (MpA) e Pasquale Sommese (Pd) finalizzato ad evitare l’abbattimento delle case abusive e consentirne l’acquisizione da parte dei Comuni per la trasformazione in edilizia residenziale pubblica.

 
 
Ma Quanto Costano i Notai?

I Compensi Notarili, per Compravendita e Mutui.

Clicca sul link sottostante, scegli ciò che t’interessa, inserisci i tuoi dati e verifica con una buona approssimazione il relativo costo notarile.

(Modulo per il calcolo dei costi notarili praticati a Como, Lecco e provincia. Non siamo in grado di quantificare i costi notarili delle altre città italiane ma non dovrebbero essere molto differenti dai risultati ottenuti con questo calcolo.)

http://www.notaicomolecco.it/jumpCh.asp?idUser=0&idChannel=68&idLang=IT

 

 
 
LA FIAIP SUI GIORNALI NAZIONALI

Cari Colleghi,

è con estremo piacere che vi comunico, unitamente a tutto il Comitato Esecutivo Fiaip, che da domani, 28 novembre 2009 partirà la campagna pubblicitaria per il tesseramento Fiaip 2010, in cui esprimeremo i valori fondanti la nostra Associazione e comunicheremo come il rivolgersi ad un agente immobiliare FIAIP voglia dire potersi appoggiare con trasparenza ad un professionista sempre aggiornato in grado di soddisfare, con competenza e correttezza, ogni richiesta del cliente.

Il piano media, nella prima fase, prevede la presenza su alcuni quotidiani nazionali con le seguenti uscite:

IL GIORNALE
28 e 30 Novembre 2009
01-04-10-12-14-16-18 Dicembre 2009
14-18-22-26 Gennaio 2010
IL SOLE 24 ORE
03-05-07-12-16-19-23- 24-28-29 Dicembre 2009


Oltre che sui siti del sistema Fiaip, saremo presenti sul web anche attraverso i siti di Immobiliare.it, e Casa.it, con una campagna che si rivolgerà sia ai consumatori che alle agenzie immobiliari, a partire dal prossimo mese di dicembre sino a tutto febbraio 2010.

Nella certezza che questa promozione pubblicitaria possa costituire un importante tassello nelle strategie future della Federazione, invio un cordiale saluto

Paolo Righi
Presidente Nazionale

 
 
MIGLIORI LE ASPETTATIVE PER IL SETTORE RESIDENZIALE RISPETTO AGLI ALTRI Mercato immobiliare. Previsioni Nomisma 2009


Secondo il 1° Rapporto Immobiliare Nomisma 2009 gli operatori immobiliari ritengono che il punto più basso del mercato abitativo, in quanto a numero di compravendite, sia stato ormai quasi raggiunto. Di certo viene segnalato un certo ritorno di interesse all’ acquisto, motivato anche dalla possibilità di pagare prezzi più bassi e scontati rispetto al passato.

I volumi
Tale valutazione lascia prevedere volumi che, nel 2009, potrebbero attestarsi attorno alle 600 mila abitazioni compravendute, ovvero quasi 250 mila abitazioni in meno rispetto al valore raggiunto prima della crisi nel 2007.

I prezzi delle abitazioni
Già calati su base annua del 3,5% (e semestrale del 2,5%) a fine 2009, potrebbero quest’ anno risultare più bassi, rispetto all’ anno precedente, del 6 - 8%. Nel 2010, stante la previsione macroeconomica che pone la crescita solo alla fine di quell’ anno, i prezzi potrebbero subire un’ ulteriore, contenuta flessione nell’ ordine del 2 - 3%. Dal 2011 l’intero mercato immobiliare potrà tornare a crescere, accompagnando la crescita prevista per l’economia del paese.

Immobili di qualità
L’aggiustamento medio verso il basso dei prezzi degli immobili riflette, però, andamenti diversi per gli immobili di qualità rispetto agli altri; infatti la domanda rimane significativa per immobili a reddito e ben locati o per immobili con caratteristiche tipologiche, impiantistiche ed ubicazionali di qualità, mentre per quelli marginali si assiste alla più forte rarefazione della domanda.

Le aspettative
Sono migliori per il settore residenziale rispetto a quelle riferite al non residenziale, dove continua a pesare l’ incertezza sui tempi, le modalità e l’intensità della possibile ripresa economica.

L’evoluzione del mercato immobiliare attesa nei prossimi mesi è, infatti, in gran parte affidata a quella che sarà l’evoluzione generale del quadro economico, con crescenti aperture di credito all’ipotesi di avvio di un miglioramento. In tale prospettiva la fase di indebolimento sin qui registrata sul mercato immobiliare dovrebbe arrestarsi verso la fine del 2009, per poi riavviarsi, sui volumi e prezzi raggiunti, parallelamente al rischiarirsi della situazione macroeconomica.

Fonte: MondoCasaBlog

 
 
DETRAZIONE DEL 36 % PER ACQUISTO AUTORIMESSE

Coloro che acquistano autorimesse (categoria C/6) dalle imprese costruttrici, per destinarle a pertinenze di unità abitative (categoria A) possono usufruire delle detrazioni Irpef generalmente conosciute con la denominazione “detrazione del 36 %”, già previste dalla Legge 449/97 e reiterate dall’art.1, commi 17, 18 e 19 della dalla Legge 24 dicembre 2007 n.244.
Le condizioni richieste sono le seguenti:
- deve trattarsi di acquisto di autorimessa direttamente dal costruttore,
- l’autorimessa deve essere destinata a pertinenza di un’unità abitativa,
- il pagamento del prezzo al venditore dev’essere effettuato con bonifico bancario (a meno che non vi sia un preliminare registrato a monte).

 

La detrazione compete limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione dell’autorimessa medesima, da comprovarsi mediante attestazione rilasciata dal venditore (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 166/E del 20 dicembre 1999, alla luce delle modifiche apportate dal D.L 4 luglio 2006 n.223, Art. 35 commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, convertito con Legge 4 agosto 2006 n.248).
In tal caso è consentito, tra l’altro, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purche’ entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui s’intende fruire della detrazione. 
Non è necessario (anche se è opportuno) che venga fatta menzione nell’atto della volontà di beneficiare della detrazione.
 
Quando l’acquisto della casa e del box è contestuale (con unico atto notarile), il vincolo di pertinenzialità può risultare direttamente dal contratto (v.Circolare Agenzia Entrate 10.10.2004 n.24).
Quando l’acquisto del box non è contestuale, ma successivo, per documentare il rapporto di pertinenzialità è necessario che prima dei pagamenti effettuati in acconto e prima dell’atto di acquisto vi sia un compromesso regolarmente registrato (v.Circolare Agenzia Entrate 8.02.2008 n.38/E). 
 
Il trasferimento della titolarità del bene acquistato fruendo della detrazione del 36% (analogamente a quanto avviene per il bene sul quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione o di manutenzione) prima che sia trascorso l’intero periodo nel quale fruire dell’agevolazione, solitamente comporta il trasferimento del diritto alla detrazione medesima.
 
nel caso di compravendita dell’immobile a persona fisica: all’acquirente,
nel caso di donazione dell’immobile a persona fisica: al donatario,
nel caso di decesso del titolare: agli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile,
 
Se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse dal titolare, il diritto di detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi.
 
NORMATIVA
art.1 Legge 27 dicembre 1997 n.449.
Circolare Agenzia Entrate n.15/2005
Circolare Agenzia Entrate n.95/2000 (si veda il punto 2)
Circolare Agenzia Entrate n.121/1998
Scarica (fac-simile) Modulo di comunicazione al Centro Servizi 
Risoluzione Agenzia Entrate 8  febbraio 2008 n.38/E
 
 
Perchè affidare un incarico di vendita?

 
PERCHE’ AFFIDARE UN INCARICO IN ESCLUSIVA
Se per l’acquisto di un immobile accertarsi della provenienza dello stesso e l’assenza di pesi e vincoli è la prassi consolidata anche dei soggetti più inesperti, pur sapendo che l’atto definitivo di vendita non può avvenire se tutta la documentazione non è a posto…. A maggior ragione è importante fare in modo che la procedura di vendita sia altrettanto corretta e precisa….
Prima considerazione base:
Un incarico di vendita non vincola il venditore ma l’agente immobiliare. La leggenda metropolitana vuole che affidare un incarico ad un’agenzia immobiliare vincoli il venditore il quale non può più fare niente….  in realtà un incarico vincola l’agente immobiliare obbligandolo a svolgere il lavoro secondo precise indicazioni dettate dal venditore come ad esempio:
1. il prezzo di vendita
2. la durata dell’incarico entro il quale il mediatore deve riuscire nella vendita
3. la pubblicità dell’immobile che deve sostenere a proprie spese il mediatore
4. le modalità di pagamento da richiedere ad un eventuale compratore
5. la consegna dell’immobile e relativo atto notarile di compravendita
6. la provvigione, o per meglio dire, il costo dell’attività di mediazione tutto compreso
da riconoscere solo nel caso di avvenuta vendita per merito del mediatore
 
Seconda considerazione base:
Ultimamente la privacy è un argomento molto sentito, tutti ci tengono e giustamente pretendono la massima attenzione e rispetto. Fondamentale quando il nostro immobile, frutto di sacrifici di una vita, viene messo sul “pubblico” mercato e allora come si fa ad affidare al sig. Pinco Pallino qualunque il nostro immobile senza conoscere chi diffonderà le nostre informazioni personali a chi e in che modo? Un incarico invece definisce anche l’agente immobiliare:
1. su ogni incarico è segnata la ragione sociale, l’indirizzo della società, l’iscrizione alla
relativa camera di commercio, il legale rappresentante e non ultima l’iscrizione al
ruolo mediatori necessario per esercitare la professione
2. su ogni nostro incarico è segnata in calce la firma del mediatore responsabile della mediazione e degli accordi sottoscritti per la vendita dell’immobile conferiti dal legittimo proprietario Sicuramente è meglio sapere con chi si ha a che fare per la vendita di un immobile, del nostro immobile.
L’incarico definisce il vostro interlocutore e lo obbliga ad operare nel rispetto della legge. Senon conoscete il vostro interlocutore come fate ad essere tutelati, come fate a tutelare il nostro patrimonio immobiliare? Non solo ma quando fate vedere il vostro immobile ad un potenziale acquirente come fate a sapere chi vi viene in casa? Un agente immobiliare professionista, prima di accompagnare un cliente in casa vostra fa firmare allo stesso una dichiarazione di presa visione dell’immobile, così anche voi potrete sapere chi e quando è venuto a visionare il vostro immobile e con i relativi commenti della visita.
 
Altre considerazioni discutibili
ma non certo secondarie su cui vi invitiamo a riflettere
a) “gira e rigira”. Quando si cerca casa si guardano le riviste specializzate, i siti internet delle agenzie immobiliari e si visitano le stesse alla ricerca dell’immobile dei nostri sogni…. Generalmente un cliente gira un po’ tutti i network immobiliari… e allora perché affidare il nostro immobile a tutti quando il cliente girando viene comunque in contatto con il vostro immobile nell’agenzia di tizio, di caio e di sempronio? Tanto vale avere un solo interlocutore poiché il cliente interessato passerà prima o poi anche da lui. E’ certo, inoltre, che lo stesso immobile proposto in più uffici diversi avrà modalità di presentazione diverse con effetti non sempre positivi nei confronti del potenziale compratore il quale mediamente fa le seguenti osservazioni: 1) come mai l’immobile è così tanto pubblicizzato… forse perché non si riesce a vendere? e se non si riesce a vendere sarà per qualche occulto problema che non mi viene detto? 
2) il fatto che venga proposto l’immobile in tutte le salse non sarà per il fatto che il venditore ha bisogno di soldi e quindi disponibile a svenderlo? Il fatto che tutti lo propongono e nessuno lo compra forse non è un buon affare… e quindi sarò proprio il fesso che se lo prende?
b) “uno, nessuno, centomila”. Spesso si crede che più agenzie offrano più opportunità di vendita, in realtà sovente succede che, non essendo stata incaricata nessuna agenzia, nessuno si preoccupi concretamente di promuovere con tutti gli strumenti a sua disposizione l’immobile, anzi propone il vs. immobile solo se capita il cliente che fa una richiesta specifica per quell’immobile, preferendo dedicarsi invece ad immobili su ci si investe in termini di pubblicità. Così sovente succede che di tante agenzie incaricate verbalmente nessuna si occupi con dedizione all’immobile nell’intento di venderlo alle migliori condizioni possibili…
c) “lo giuro, lo scrivo” quante volte le parole poi non hanno visto seguire fatti concreti? Quante volte le promesse non sono state rispettate, anche in buona fede? Allora se la mia parola vale come un contratto perché non scriverlo questo contratto? Un incarico scritto definisce nei particolari le modalità di vendita di un immobile, uno su tutti? Il prezzo e le modalità di pagamento… perché vendere un immobile a 100 con 1 di caparra e 99 tra 3 anni è diverso che venderlo a 99 di cui 20 di caparra ed il resto tra 3 mesi…. Non solo un conto è proporre un immobile ad un prezzo analizzato, argomentato e valorizzato dall’agente incaricato e un altro è proporre il proprio immobile da più persone molto spesso a prezzi diversi e con argomentazioni
diverse…. Come ad esempio “ ma… il prezzo è quello ma trattabile…”, oppure “il prezzo è buonissimo, guardi non è assolutamente trattabile”, oppure “le finiture non sono proprio recentissime, per questo vedrà che tratteremo sul prezzo”, ecc. ecc. con l’effetto che anziché attirare il potenziale compratore lo si allontana…. In sintesi il mio consiglio è di cercarvi un buon agente immobiliare (regolarmente iscritto al ruolo Mediatori – fatevi mostrare il patentino), possibilmente abbastanza esperto poiché coi tempi che corrono l’esperienza e la professionalità pagano sicuramente di più rispetto all’entusiasmo….  
Io non ho la sfera di cristallo e non so se questi consigli possono essere realmente utili alla tua personale situazione, per certo, se ci rifletti concorderai che:
a) se hai bisogno di cure mediche di solito consulti il tuo medico di fiducia e non ti metti a girare tutti gli studi medici alla ricerca della risposta migliore (fatti salvi i casi particolari);
b) se devi fare la dichiarazione dei redditi ti affidi ad un commercialista e non ti metti a girare tutti gli studi professionali alla ricerca di quello che ti fa pagare meno tasse.
c) Se hai bisogno di un dentista, prima scegli quello che di da maggiore fiducia e poi gli affidi il lavoro… + dentisti che fanno e disfano non danno un buon risultato!
d) Se hai bisogno di un avvocato non li passi tutti alla ricerca di chi ti da la soluzione migliore… loro poi sono molto bravi a non dire niente al cliente, ma pensa ad andare da un avvocato a dirgli “ guardi ho questa pratica da fare… però io vado anche da altri suoi colleghi e pago solo chi mi risolve la questione!”…
Ecco io mi ritengo un professionista come tanti altri, niente di più e niente di meno e come tale credo di meritare rispetto per la mia professione e per il tempo che dedico a tutti i miei clienti.
Purtroppo molti miei colleghi pur di avere qualcosa da proporre sono disposti a sacrificare la propria dignità professionale… io no.
Se è vero, com’è vero che nel nostro settore operano molte persone poco serie ed incompetenti, è altrettanto vero che ciò accade in tutti i settori.
Quindi ricercando con attenzione si possono trovare, e ce ne sono, agenti immobiliari che vi possono aiutare ed assistere nella vendita del vostro immobile.
Un’ultima considerazione
Il fai da te non sempre paga. Le norme burocratiche e fiscali nella compravendita di immobili è abbastanza complicata. Certo non ci vuole una laurea per capirle ma fai attenzione perché tu che stai vendendo magari sei perfettamente aggiornato, spesso però il tuo compratore non lo è. Ed allora, sei sicuro che potrà darti tutti i soldi che chiedi? Sei sicuro che potrà ottenere il mutuo per saldare il prezzo pattuito? 
Visita anche la sezione Faq del sito: www.ferrarimarco.net

 
 
Il Burj Dubai conquista ufficialmente il primato Inaugurato il grattacielo più alto al mondo: 828m di vetro, acciaio e cemento.

Il miracolo di ingegneria è compiuto: a Dubai oltre 800 metri di acciaio, vetro e cemento - visibili da ben 95 Km di distanza - diventano realtà conquistando il guinness dei primati. Ufficialmente inaugurato ieri sera, nel giorno del quarto anniversario della ascesa al trono dello sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, il Burj Dubai strappa il record al Taipei 101 di Taiwan (508 m) diventando il grattacielo più alto al mondo. Firmato dagli architetti dello studio di Chicago SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP e promosso dal colosso immobiliare Emaar, il progetto record è riuscito a resistere anche alla recente bolla immobiliare-finanziaria che ha avuto come epicentro proprio la capitale degli Emirati Arabi. Una serata di grande festa, celebrata con spettacolari fuochi d’artificio e proiezioni laser, e seguita in diretta da circa 2 milioni di spettatori.

 
La “torre del deserto” vanta misure sconcertanti: 160 piani per 828 metri di altezza (se si include la guglia), con una superficie di 334mila metri quadrati e 58 ascensori che viaggiano ad una velocità di 10 metri al secondo. All’interno trovano spazio uffici, centri commerciali ed appartamenti di lusso, nonché il primo Armani Hotel al mondo (dal 37° al 45° piano) con 160 stanze e 3mila mq di sale conferenze e spazi per eventi. L’Hotel Armani aprirà ufficialmente il 18 marzo prossimo. Un belvedere al 124° piano, la piattaforma di osservazione più elevata sino ad ora realizzata, offre una spettacolare vista di Dubai a 360 gradi.
L’ambizioso progetto – al quale hanno lavorato oltre 380 ingegneri – è stato costruito in cinque anni ed ha comportato una spesa di oltre 4 miliardi di dollari. Sono stati impiegati circa 45mila metri cubi di calcestruzzo, 330mila tonnellate di cemento e 31400mila tonnellate di acciaio.
Il design strutturale a nido d’ape, con molti elementi di rinforzo simili a quelli della struttura dei velivoli, è stato realizzato con ben 430mila mq di pareti, pari ad una superficie doppia rispetto a quella dei solai.
 
Di chiara ispirazione islamica, la geometria del Burj Dubai ricorda il fiore del deserto, tipico della regione. La torre si compone di tre elementi in vetro e calcestruzzo che si sviluppano attorno ad un nucleo centrale salendo verso il cielo come scalini. Un arretramento su ciascun elemento snellisce il corpo dell’edificio man mano che questo continua la sua ascesa nello skyline. Giunto all’estremità, il cuore della torre emerge come uno stelo d’erba.
La base particolarmente larga della torre – a forma di Y – consente di ridurre l’impatto delle correnti d’aria dovute ai vortici che spesso nascono nelle zone più alte dei grattacieli.

“Il sistema strutturale – spiega Bill Baker dello studio SOM – può essere definito un nucleo di sostegno a sei lati in cui ciascuna ala, con il suo nucleo in cemento altamente performante e le colonne perimetrali, sostiene le altre”.

 
 
LA CASSAZIONE MANDA KO GLI STUDI DI SETTORE, FIAIP PLAUDE ALLA SENTENZA.

Buona parte delle istanze sollevate in questi ultimi anni dal mondo del lavoro autonomo sugli studi di settore e sulla loro efficacia presuntiva, così come sostenuta dagli agenti immobiliari della Fiaip che con il loro presidente Paolo Righi hanno partecipato ai tavoli tecnici – a fronte degli effetti della crisi - sono state accolte nella sentenza di questi giorni delle sezioni Unite della Corte di Cassazione. In sostanza si pone sullo stesso piano Fisco e contribuente evidenziando come gli studi di settore hanno natura puramente presuntiva , poiché rappresentano un mero indicatore di un possibile comportamento illecito del contribuente.  “Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale” dichiara il presidente nazionale Fiaip Paolo Righi.

Nella sentenza si legge: “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita`, precisione e concordanza non e` ex lege determinata in relazione ai soli standard in se` considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita` dell’accertamento, con il contribuente (…), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realta` economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attivita` accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la piu` ampia facolta` di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice puo` liberamente valutare tanto l’applicabilita` degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente. ”

 E’ questa la massima della decisione numero 26635 del 18 dicembre 2009 con cui le Sezioni Unite della Cassazione confermano che le risultanze degli studi di settore hanno natura puramente presuntiva , poiché rappresentano un mero indicatore di un possibile comportamento illecito del contribuente.

La sentenza induce l’Agenzia Entrate a raccomandare agli uffici fiscali periferici minor impeto nel considerare “non attendibili” le posizioni fiscali che si scostano dai parametri reddituali.

 
 
Historia docet…

Repubblica - 30 settembre 1996 pagina 16 sezione: AFFARI & FINANZA

“GLI agenti immobiliari non hanno più nemmeno gli occhi per piangere. Nel
1996 la crisi del mattone ha raggiunto il culmine: non si erano mai venduti
così pochi immobili e a prezzi così bassi. Il crollo delle compravendite ha
per la prima volta toccato anche l’ attività dei notai, dove si è registrato
un aumento-record del ricorso alla Cassa come integrazione di reddito a chi
non raggiunge un livello minimo di affari. La situazione è davvero
disastrosa: negli ultimi quattro anni - dopo il boom del periodo 1989-91 - i
prezzi sono scesi, soprattutto nelle grandi città, anche del 40-45 per
cento. Con buona pace di coloro che hanno acquistato ai prezzi massimi……
I motivi che spingono a escludere nel breve medio termine una ripresa del
mercato immobiliare sono però svariati. “Ad esempio - dice De Cecco - siamo
di fronte a un declino dell’ inflazione, anzi, di più: siamo di fronte a un
passaggio da uno scenario inflazionistico a uno di stabilità dei prezzi. E
come si sa, quando i prezzi sono stabili viene meno la domanda di case per
beni-rifugio, la quale non è una componente secondaria della domanda
totale”.
Altri elementi gettano acqua sul fuoco delle compravendite e delle
quotazioni. “Il blocco dei salari negli ultimi anni - dice ancora De Cecco -
ha tolto un 25 per cento almeno del potere d’ acquisto a chi ha un reddito
fisso. Anche i possessori di redditi autonomi hanno sofferto, e quindi
adesso c’ è poca liquidità da investire in immobili.
E ancora: nascono sempre meno figli, si formano sempre meno famiglie, e il
patrimonio immobiliare complessivo rimane lo stesso o aumenta. Anche questo
è un elemento che gioca a sfavore di una ripresa delle compravendite e dei
prezzi. “

Invece erano a due passi dal boom.
Il tono catastrofico assomiglia a quello di oggi, meditiamo?
Saluti.

 
 
È il momento di investire nella casa Prima regola: puntare sulla qualità

I prezzi sono calati, le alternative d’investimento, con i Bot che rendono meno dell’1%, appaiono poco attraenti e si cominciano ad avvertire i senali di ripresa 
Stando ai dati del mercato, alle relazioni degli uffici studi e alle opinioni degli operatori, se c’è un momento buono per investire nella casa è questo.
La crisi immobiliare italiana non è stata pesante come quella che si è abbattuta sugli Stati Uniti, la Gran Bretagna o la Spagna, ma s’è fatta sentire.
Quest’anno, secondo le rilevazioni di Nomisma, accreditato centro studi bolognese, in Italia passeranno di mano circa 600mila case, contro le oltre 800mila compravendite del 2007 e le 686mila dell’anno scorso.
Riguardo al calo delle quotazioni le stime divergono: si va dal prudente meno 6% medio di Nomisma al meno 10%-15% indicato dagli intermediari.
Quel che è certo è che i tempi di compravendita si sono allungati (6 mesi mediamente, contro i 3 mesi di due anni fa) e che oggi chi compra una casa può «tirare» sul prezzo, ottenendo sconti superiori al 10% rispetto alla richiesta iniziale del proprietario.
Un insieme di fattori che, insieme al calo dei tassi sui mutui, sta riportando i compratori sul mercato. «Il sentiment degli operatori rileva a partire dalla primavera del 2009 una ripresa di fiducia nei confronti del mercato immobiliare, in seguito al ribasso dei prezzi e alla riduzione dei tassi di interesse», dice Fabiana Megliola, responsabile dell’ufficio studi di Tecnocasa, la più vasta rete di agenzie immobiliari in Italia.
«Coloro che alla fine del 2008 manifestavano perplessità sull’acquisto, timorosi di quello che sarebbe stato l’andamento futuro del mercato, sono più decisi ad acquistare».
Un ottimismo che nei giorni scorsi è stato corroborato da un segnale positivo proveniente proprio dalla Gran Bretagna, dove l’indice Halifax dei prezzi delle case ha mostrato a luglio un incremento dell’1 per cento.
Che le cose stiano cambiando anche in Italia lo conferma Guido Lodigiani, responsabile dell’ufficio studi di Gabetti, nome storico dell’intermediazione immobiliare: «C’è un nuovo interesse all’acquisto da parte di investitori, anche per cifre ridotte, attorno ai 100-150 mila euro».
Chi investe queste cifre acquista piccoli appartamenti dai quali può ricavare con l’affitto un reddito lordo attorno al 4% che può arrivare fino al 6% nei grandi capoluoghi e in zone particolarmente richieste come quelle nei pressi delle università o dei grandi ospedali. A chi decide di investire nel mattone gli esperti danno alcuni consigli. Il primo è quello di scegliere appartamenti in buone condizioni e in zone ben servite.
«Meglio ancora se c’è una riqualificazione in corso oppure progetti di sviluppo dei trasporti, come la zona della Romanina, a Roma, dove sta sorgendo un polo scientifico universitario, e le aree attorno alla nuove linee della metropolitana a Milano e a Torino».

Una buona scelta, a patto di avere capitali notevoli, è poi quella degli appartamenti di pregio nei centri storici, dove l’offerta è «rigida», le crisi passate hanno mostrato che quando il mercato riparte questi immobili sono i primi a tornare ad apprezzarsi.

 
 
Certificazione energetica cancellato l’ obbligo.

Allegazione della certificazione ai rogiti e ai contratti di locazione: le leggi regionali
27. Luglio 2009,  Emilia Romagna, Toscana, Valle Aosta, Piemonte, Lombardia, Regioni, Affitto, Norme e leggi sulla casa, Risparmio energetico, Mercato immobiliare, Acquista casa


La legge di semplificazione n. 133 / 2008 ha cancellato dal decreto sul rendimento energetico l’ obbligo di allegare al rogito di compravendita la certificazione energetica e le sanzioni relative (pena la nullità dell’ atto). Resta obbligatorio dal 1° luglio 2009 che il venditore disponga della certificazione, ma non si dice nulla della sua consegna all’ acquirente. Nessun accenno, invece, all’ obbligo di fare la certificazione energetica in caso di locazione e di allegarla al contratto.

Ovviamente se le norme regionali non dicono diversamente, causa la mancanza di controlli da parte dei notai (che possono comunque rogitare) e l’ inesistenza di sanzioni, molti cittadini potranno aggirare le leggi tranquillamente, senza rischiare nulla. Quindi, in questi casi, anche la certificazione energetica condominiale non attirerà più di tanto.

Tuttavia le norme di alcune regioni continuano a volere che la certificazione sia allegata ai rogiti di compravendita e ai contratti di locazione, a scadenze diverse, sin dal 1° luglio 2009.

In Piemonte l’ obbligo per gli affitti scatta dal 1° luglio 2009. In Lombardia e in Emilia Romagna, invece, partirà dal 1° luglio 2010. Date ancora da determinare, invece, per Toscana e Valle d’ Aosta. In Piemonte, in Lombardia e in Toscana sono previste anche sanzioni amministrative per i venditori e gli affittuari di immobili.

Poiché i notai che lavorano in queste regioni hanno avuto indicazioni dall’ Ordine di pretendere le certificazioni, l’ obbligo in caso di compravendite è assicurato anche quando mancano sanzioni.

Per le locazioni, invece, occorrerebbe un ente addetto ai controlli, che non si sa quale possa essere (non di certo l’ ufficio del registro, che ha funzioni solo fiscali). Quindi svicolare è più facile. Il tutto finché non interverrà la commissione Europea a dettare sanzioni a carico dell’ Italia per inosservanza della Direttiva 2002 / 91 / CE sul rendimento energetico nell’ edilizia, come pare che stia succedendo.

Sanzioni in caso di mancata allegazione, diverse da regione a regione.

Fonte: Confappi

 
 
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Ecco gli otto quesiti chiave sul decreto casa.

Quando è possibile l’ampliamento del 20%?

Questa possibilità riguarda le singole unità immobiliari. L’incremento del 20 per cento è in termini di volume, se si tratta di unità destinate ad uso residenziale, e si superficie coperta in caso di uso diverso. L’intervento può consistere in tutto o in parte anche nel cambiamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie: ad esempio anziché realizzare effettivamente locali aggiuntivi si potrà trasformare una cantina o un box in una stanza aggiuntiva della casa. In ogni caso l’ampliamento non potrà andare oltre i 300 metri cubi per ciascuna unità immobiliare residenziale. Gli interventi andranno comunque realizzati nel rispetto delle normative tecniche tra cui quelle sulla stabilità degli edifici, sulle distanze, ed inoltre delle disposizioni del codice civile (ad esempio in tema di condominio) e delle leggi speciali a tutela dei diritti dei terzi.

E quando invece quello del 35%?

L’altro grande “canale” con il quale il governo conta di rilanciare l’economia attraverso la ripresa dell’attività edilizia è il rinnovamento del patrimonio esistente. Si prevede che in deroga ai piani regolatori vigenti o adottati possano essere realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici. In questo caso però il “premio” sotto forma di maggiore cubatura (o di maggiore superficie coperta per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello residenziale, ad esempio commerciale o industriale) sarà del 35 per cento. Per fruire dell’ampliamento sarà però necessario rispettare una condizione aggiuntiva: il ricorso a tecniche costruttive di bioedilizia, oppure l’utilizzo nei nuovi edifici di fonti di energia rinnovabili (come ad esempio i pannelli solari) o di forme di risparmio delle risorse idriche e potabili.

Si possono cumulare più ampliamenti?

Non si potranno cumulare interventi del primo tipo, quindi ampliamenti del 20 per cento di singole unità immobiliari, con interventi di demolizione e ricostruzione, che danno luogo ad una maggiore cubatura del 35 per cento: si tratta di due procedure distinte e non sovrapponibili. In caso di unità immobiliari contigue sarà invece possibile avvalersi dell’ampliamento di volume non sfruttato dal vicino, attraverso l’istituto dell’asservimento, realizzando quindi di fatto un incremento del 40 per cento. Il proprietario che non sfrutta il proprio 20 per cento dovrà rinunciare esplicitamente a farlo. Ad esempio un proprietario interessato a realizzare una sopraelevazione potrà accordarsi con il vicino per acquisire il suo diritto del 20 per cento e realizzare quindi un piano superiore di superficie pari al 40 per cento dell’unità originale.

Le novità valgono anche per i centri storici?

Il decreto specifica che per gli immobili situati nei centri storici, non sottoposti ad altri vincoli, la denuncia di inizio andrà presentata anche alla Soprintendenza, che entro trenta giorni potrà imporre ulteriori particolarità costruttive, in rispetto al contesto storico architettonico e ambientale. Ugualmente la denuncia andrà presentata alla Soprintendenza per gli immobili, dovunque si trovino, che sono potenzialmente beni culturali, ossia opera di autore non più vivente la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni. La Soprintendenza dovrà verificare se sussistono vincoli di interesse storico, artistico e archeologico: per farlo avrà trenta giorni di tempo. In caso in questo lasso di tempo non abbia comunicato al Comune le proprie determinazioni, si intende che la verifica abbia avuto esito negativo: e dunque si potrà quindi andare avanti con la normale procedura.

Che cosa succede per negozi e capannoni?

Sia gli interventi di ampliamento del 20 per cento, sia quelli di integrale demolizione e ricostruzione potranno riguardare allo stesso modo immobili di uso residenziale oppure destinati ad uso diverso. Dunque si potrà intervenire su unità ed immobili commerciali, industriali, agricoli: in questo caso però la percentuale di ampliamento sarà espressa non in termini di volume ma di superficie coperta. Il decreto inoltre prevede specificamente che gli interventi non possano essere realizzati su edifici con destinazione commerciale qualora ciò vada ad incidere sulle disposizioni regionali in materia di pianificazione e programmazione di grandi strutture di vendita o di parchi e di centri commerciali. In altre parole non sarà possibile per questa via superare i limiti imposti dalle Regioni alla grande distribuzione.
 
Quali saranno gli oneri da versare?

Il decreto si propone di incoraggiare gli interventi non solo attraverso la semplificazione delle procedure, ma anche con un incentivo di tipo economico, che però appare rilevante solo nel caso in cui l’unità immobiliare coinvolta sia la prima casa del proprietario. Infatti nel testo finale del decreto, rispetto alle prime ipotesi che erano circolate, è scomparso lo sconto generalizzato del 20 per cento. Si prevede che il contributo di costruzione sia commisurato solo agli incrementi realizzati (e non quindi alla superficie totale dell’unità immobiliare dopo i lavori). Lo sconto del cinquanta per cento scatterà quando appunto l’unità sia destinata ad abitazione principale, oppure, nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione, quando siano stati usate le tecniche costruttive di bioedilizia, o le forme di risparmio energetico o idrico, che danno luogo al “premio” del 35 per cento di maggiore cubatura.

Qual è la documentazione richiesta?

Il governo punta molto sulla semplificazione per rendere interessanti le nuove possibilità di ampliamento. Per iniziare i lavori sarà infatti sufficiente una denuncia di inizio attività, alla quale però andrà aggiunto un documento con il quale il progettista assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto di tutte le condizioni e i vincoli previsti dal decreto. La denuncia dovrà inoltre essere corredata da: attestazione del titolo di legittimazione, elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio vigente, dagli altri documenti previsti dal testo unico dell’edilizia, se necessari, e dall’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, se il progetto riguarda interventi di edilizia residenziale. Per la presentazione della Dia ci sarà tempo fino ad un anno dalla data di conversione in legge del decreto, che deve avvenire entro due mesi dalla sua entrata in vigore: quindi più o meno fino al maggio del 2010. Il principio alla base della Dia è sempre quello del silenzio-assenso, favorevole al cittadino: si intende quindi che, qualora il Comune non faccia sapere nulla, il progetto sia pienamente autorizzato dopo trenta giorni dalla presentazione della denuncia

In quali casi non si può realizzare l’ampliamento?

Il decreto prevede esplicitamente i casi in cui non sia possibile realizzare gli interventi di ampliamento e quelli di demolizione e ricostruzione. Si tratta degli immobili situati in aree su cui c’è un vincolo di inedificabilità assoluta, comprese le zone A dei Parchi nazionali, regionali o interregionali, e le aree naturali ed archeologiche; degli immobili abusivi oggetto di ordinanza di demolizione; degli immobili privati che sorgono in aree demaniali. Per gli immobili e le aree sottoposti a vincoli di altro tipo, non assoluti, per realizzare gli interventi servirà il nulla osta o l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli stessi. Questa però non avrà margini di manovra troppo ampi. Infatti il decreto specifica che l’autorizzazione potrà essere negata solo nel caso l’intervento progettato sia «concretamente o motivatamente» incompatibile con l’interesse tutelato dal vincolo. I Comuni invece non avranno il potere di bloccare gli interventi, o di interdire particolari aree del proprio territorio; ma potranno entro trenta giorni dalla ricezione della Dia imporre modalità costruttive particolari, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle normative tecnico-estetiche.

http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=16002&sez=HOME_ECONOMIA&npl=&desc_sez=

 

 
 

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DOPO 10 ANNI DI BOOM IL MERCATO DEGLI IMMOBILI È IN CALO, GIÙ PREZZI E TASSI. Comprare casa nel 2009: più facile e più vantaggioso.

figuraVuoi per effetto della generale crisi economica, vuoi per il calo delle borse, vuoi per gli interventi dello Stato, chi sceglie di comprare casa nel 2009 troverà la strada in discesa. Il mercato immobiliare dopo dieci anni di aumento incessante dei prezzi e dell’ offerta, rallenta e offre concrete occasioni e affari per chi sceglie di investire nel mattone.

Il deprezzamento degli immobili avverrà in modo graduale e offrirà vantaggi maggiori a chi cerca casa senza dover venderne un’ altra per il finanziamento. In particolar modo, i migliori affari saranno per chi tratta l’ immobile di grande superficie e nel settore del lusso in quanto presentano entrambi un’ offerta assai più abbondante rispetto alla domanda. Ma anche chi cerca casa con meno rifiniture, di piccole dimensioni o nelle zone periferiche, può fare buoni affari poiché il mercato è asfittico e pronto ai ribassi. E se i prezzi subiranno sensibili abbassamenti, anche i tassi risulteranno più leggeri.

Grazie al decreto del governo del 28 novembre i tassi non potranno superare il 4% (se al momento dell’ immissione del mutuo il tasso era uguale o inferiore al 4%), e nel breve periodo dunque, chi ha già avviato un mutuo a tasso variabile, passerà un 2009 tranquillo. I tassi fissi sono quasi ai minimi storici e sono la scelta ideale per chi vuole correre meno rischi.

Nonostante la situazione tendenzialmente non facile per i risparmiatori, la domanda sembra essere forte anche quest’ anno: si stima che il 90% dei giovani tra i 25 e i 38 anni economicamente indipendenti si dichiara intenzionato ad acquistare la prima casa, il 60% di questi, entro 5 anni. Se da una parte si pone l’accento sulla tendenza negativa del mercato (nel 2008 la compravendita è calata del 14%) dall’ altra si parla di maggiore offerta di immobili e più tranquillità nei finanziamenti, quindi più occasioni e possibilità di fare un acquisto vantaggioso.

 
 
Finalmente Google Maps Attivo.

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