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La figura del Mediatore ed il Diritto alla Provvigione (video)

09/03/2017

Comprare casa ha sempre rappresentato uno dei momenti più delicati della vita di noi italiani. Migliaia sono oggigiorno gli immobili in vendita, ma districarsi tra i vari passaggi in cui si articola una compravendita può non essere sempre facile. A tal fine, ci può, anzi, ci deve, essere di aiuto il soggetto a cui decidiamo di rivolgerci allorquando decidiamo di fare questo importante passo. Chi è il mediatore? Quando gli deve essere riconosciuta la provvigione? Come viene determinata? Proviamo a fare un po’ di ordine. (Clicca per vedere il video).

LA FIGURA DEL MEDIATORE
Fin dai tempi degli antichi romani, esistevano soggetti il cui compito era quello di far incontrare le esigenze di venditore e di acquirente cercando di far convergere i loro rispettivi interessi (spesso contrapposti) al fine di addivenire alla conclusione della trattativa. Tale definizione è stata recepita dal nostro legislatore per definire il mediatore (art. 1754 c.c.). Purtroppo, però, siamo tutti consapevoli che nel nostro Paese ci sono alcune persone che esercitano questa professione senza essere iscritte all’albo. Vediamo a quali conseguenze vanno incontro.

IL MEDIATORE NON ISCRITTO
In seguito all'entrata in vigore della legge 39/1989 tutti coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se in modo discontinuo e occasionale, hanno l'obbligo di iscriversi al ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la Camera di Commercio. L'iscrizione a ruolo è a titolo personale e l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione ad altro soggetto che non sia a sua volta iscritto nel ruolo. Se l'attività di mediazione è esercitata in forma societaria, nel ruolo, oltre alla società, devono iscriversi anche il legale rappresentante, colui che dalla società è preposto a tale ramo di attività, gli ausiliari che svolgono attività per conto della società i quali devono tutti possedere i requisiti per l'iscrizione. Come si vede, quindi, ben precise sono le indicazioni previste dalla legge. La mancata iscrizione nel ruolo comporta la inesigibilità della provvigione e la nullità del contratto di mediazione (in altre parole: il mediatore non ha diritto alla provvigione). Chiunque, poi, esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra €7.500,00 e 15.000,00. E se si dovesse incorrere per tre volte nella predetta sanzione si appicherebbero le pene previste dall’art. 348 c.p., vale a dire la reclusione fino a 6 mesi. Il consiglio che do, pertanto, è quello di diffidare da chi si rifiuta di indicare fin da subito gli estremi della propria iscrizione e di denunciare un siffatto comportamento alle associazioni competenti (FIAIP, ad esempio, ha istituito l’Ufficio Nazionale Antiabusivismo).

LA DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE
Una volta, dunque, eseguito positivamente questo controllo preliminare, Vi consiglio di pattuire la misura della provvigione prima ancora di sottoscrivere qualsivoglia modulo e/o proposta, provvigione che va corrisposta da ciascuna delle parti soltanto nel caso in cui l’affare sia concluso per effetto dell’intervento del mediatore (art. 1755 c.c.). Tale norma è derogabile per volontà delle parti, le quali possono anche prevedere che l’importo possa essere corrisposto in misura differente fra loro, così come porlo a carico di uno solo dei contraenti. In assenza di un accordo, la provvigione andrà determinata secondo la tariffa del luogo in cui fu concluso il contratto di mediazione, potendo il giudice determinarne l’importo soltanto se le parti non hanno stabilito la misura ovvero non esistono tariffe professionali o usi. Un rapporto chiaro fin dall’inizio ci consentirà di valutare con la massima tranquillità tutta la documentazione che ci dovrà essere sottoposta prima di decidere se formulare o meno una proposta di acquisto. (Clicca per vedere il video).

Avv. Wenner Gatta
Per Mediaconsum

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